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Al 30 settembre 2019 la scadenza per la nuova certificazione

Rinnovo esenzioni del ticket sanità

Per usufruire del diritto occorre fare riferimento al reddito lordo


Il rinnovo esenzione si rende necessario in quanto la regione Lombardia, da quest’anno, ha previsto di non rinnovare automaticamente le esenzioni con codice E02, E12, E13, E30, E40 per prestazioni diagnostiche e farmaceutiche, indirizzate a cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da patologie croniche e rare.


Al riguardo, è intenzione di FNP SPI UILP - che hanno anche richiesto la spedizione delle lettere a casa – tutelare chi ha diritto all’esenzione ticket ma anche evitare le numerose sanzioni pecuniarie che negli scorsi anni molte persone hanno ricevuto per aver usufruito dell’esenzione ticket senza averne diritto.


Le esenzioni da reddito con codice E01, E03, E04, E05, E14, E015 sono aggiornate e registrate in Anagrafe regionale automaticamente a marzo di ogni anno, sulla base dei dati ricevuti e elaborati dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Ma questo automatismo vale però per i cittadini che effettuano le dichiarazioni dei redditi che consentono di ricostruire il nucleo famigliare fiscale. Le persone escluse da questo rinnovo automatico - ma che ritengono di avere il diritto a una di queste esenzioni per reddito - devono presentare l’autocertificazione.

Nella lettera si ricorda la scadenza del 30 settembre 2019 per il rinnovo delle esenzioni da ticket sanitario che si sta avvicinando. La regione Lombardia ha previsto l’obbligo di presentare annualmente di norma entro il 31 marzo una nuova autocertificazione per vedersi riconosciute le esenzioni, e solo per quest’anno 2019 prorogata entro il 30 settembre.

COSA FARE

Se si ha un’esenzione E02, E12, E13, E30, E40, bisogna ricordarsi di rinnovarla, se ancora non è stato fatto, presentando una nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019.

Se si ha un’esenzione E01, E03, E04, E05, E14, E15 non si deve fare nulla: il rinnovo è automatico.

Coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale dovranno presentare una nuova autocertificazione entro i termini.

Possibile comunque verificare presso il proprio medico generico di famiglia la propria esenzione è (o non è) stata automaticamente rinnovata.

DOVE RICHIEDERE IL RINNOVO ESENZIONE

  • Presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza.
  • Presso qualunque farmacia per rinnovare le sole esenzioni E02, E12, E13, E30 e E40;
  • Online, autenticandosi sul sito Fascicolo sanitario elettronico (Fse), nella sezione specifica delle Esenzioni

DA TENER PRESENTE

Il reddito che dà o meno diritto all’esenzione è sempre quello lordo. In particolare, la pensione al minimo cui fa riferimento l’esenzione E 04 è solamente quella così denominata dall’INPS che ammonta a 513,01 euro per il 2019.

Chi fosse impossibilitato a rispettare la scadenza del 30 settembre 2019 potrà comunque presentare la nuova autocertificazione anche dopo il termine indicato, purché lo faccia prima di recarsi dal medico per la prescrizione di esami e o farmaci.

Chi ha già provveduto al rinnovo non deve tener conto della lettera e in ogni caso per verificare se la sua esenzione è stata automaticamente rinnovata potrà chiedere al proprio medico.

Chi ha già provveduto al rinnovo non deve tener conto della lettera e in ogni caso per verificare se la sua esenzione è stata automaticamente rinnovata potrà chiedere al proprio medico.



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